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Domande? Siamo qui per rispondere! Qui di seguito alcune delle domande frequenti.

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Le tolleranze costruttive sono piccoli scostamenti dalle misure progettuali che possono verificarsi durante la costruzione. Con il Decreto Salva-Casa (art. 34-bis del DPR 380/2001), è possibile sanare difformità minori con i seguenti limiti:

  • Fino al 2% per unità immobiliari con superficie superiore ai 500 mq
  • Fino al 3% per unità immobiliari tra 300 e 500 mq
  • Fino al 4% per unità immobiliari tra 100 e 300 mq
  • Fino al 5% per unità immobiliari inferiori ai 100 mq
  • Presentando una domanda allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) con:
  •          Relazione tecnica asseverata da un tecnico abilitato
  •          Documentazione comprovante l’epoca di realizzazione dell’abuso
  •          Titolo abitativo originario più eventuali titoli successivi su interventi parziali
    oppure ultimo titolo edilizio sull’intero immobile previa verifica dei precedenti
  • Procedure semplificate e maggiori possibilità di intervento
  • Attenzione alle norme locali: regioni e Comuni possono imporre ulteriori restrizioni

Sì, un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) è essenziale per presentare correttamente la domanda di sanatoria e verificare la conformità edilizia.

 Sì, ma solo previa autorizzazione dell’ente di tutela e con procedure più restrittive rispetto a un immobile non vincolato.

Il cambio di destinazione d’uso è possibile solo se le caratteristiche dell’edificio e degli ambienti si conformano completamente alla nuova funzione e se i regolamenti e gli strumenti urbanistici comunali lo permettono.
La normativa regionale può prevedere ulteriori limitazioni

Sì, il Decreto Salva Casa prevede dei termini entro cui è possibile presentare la domanda di sanatoria per gli abusi edilizi. In generale, la domanda va presentata prima dell’irrogazione delle sanzioni amministrative e comunque entro i termini specifici previsti per le diverse procedure di regolarizzazione

Titoli abilitativi originali, documenti catastali e una relazione tecnica asseverata da un professionista.

Abusi Sanabili

  • Parziali difformità dal titolo edilizio: regolarizzabili senza doppia conformità se conformi al momento della realizzazione
  •          Opere senza SCIA: sanabili anche se non conformi alle norme attuali, purché lo fossero al momento dell’abuso
  •          Varianti prima del 1977: possibile regolarizzare varianti in corso d’opera senza doppia conformità
  •          Tolleranze costruttive: piccoli errori di costruzione rientranti nei nuovi limiti di tolleranza
  •          Cambio di destinazione d’uso: Procedure semplificate per regolarizzare cambi non autorizzati

Abusi Non sanabili:

  •          Abusi che violano norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie
  •          Abusi che ledono i diritti di terzi

Le sanzioni vanno da 1.032€ a 30.984€, calcolate in base all’aumento di valore dell’immobile a seguito delle modifiche.

  • L’amministrazione può ordinare la demolizione delle opere abusive e applicare sanzioni pecuniarie.

Se le tolleranze superano i limiti indicati dal Decreto, sarà necessario presentare una sanatoria specifica per regolarizzare la difformità.

Quando è sanabile

Se realizzato entro il 24 maggio 2024 o prima con norme previgenti

Tipologia

difformità minori e opere senza SCIA più facili da sanare rispetto ad abusi strutturali

Conformità

deve rispettare le norme sia al momento dell’abuso che della domanda

Vincoli

se l’immobile ha vincoli paesaggistici o culturali, serve un’autorizzazione specifica

Prima del 1977

possibile sanare varianti minori senza doppia conformità

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Variazioni Essenziali e Decreto Salva Casa

• Modifiche sostanziali
• Accertamento semplificato (art. 36-bis)
• Sanatoria con SCIA e oblazione
• Doppia conformità per immobili vincolati
• Sanzioni semplificate

Opere realizzate in assenza di SCIA

• Sanzioni: triplo valore venale (min. 1.032€)
• Regolarizzazione con SCIA o CILA in sanatoria
• Oblazione per difformità
• Presentazione spontanea: sanzione 516€

Parziali Difformità e Decreto Salva Casa

• Modifiche non essenziali
• Accertamento semplificato (art. 36-bis)
• Senza doppia conformità
• Regolarizzazione pre-1977
• Sanzioni e oblazione
• Sanatoria con SCIA, anche per immobili vincolati

Tolleranze Costruttive

• Differenze minori dal progetto
• Fino al 6% per superfici < 60 mq
• Non valide su immobili vincolati
• Dichiarazione tecnica obbligatoria
• Ammesse per interventi entro il 24 maggio 2024

Tolleranze Esecutive

• Valide fino al 24 maggio 2024
• Variazioni lievi (dimensioni, impianti)
• Non su immobili vincolati
• Dichiarazione tecnica obbligatoria
• Non abusi edilizi se conformi a art. 34-bis

Cambio di destinazione d'uso

• Più facile per singole unità (es. da negozio ad abitazione)
• Valido in zone A, B, C, seguendo norme comunali
• Non necessarie nuove aree per parcheggi/servizi
• SCIA se senza lavori, permesso se con lavori