Amministratore di condominio

Un supporto completo per la regolarizzazione del tuo condominio


Gestire un condominio significa affrontare numerose responsabilità, soprattutto quando si tratta di difformità edilizie che possono complicare la gestione tecnica e amministrativa.

Il nostro team offre un’opportunità concreta per sanare queste irregolarità con procedure agevolate, garantendo conformità.

Perché è importante regolarizzare il tuo CONDOMINIO

  • Incremento del valore dell’immobile: la regolarizzazione di difformità edilizie, come la conformità di facciata, chiusura di verande, l’utilizzo abitativo di sottotetti o la variazione della destinazione d’uso di locali accessori, magazzini e unità commerciali in residenze, consente di adeguare l’immobile agli standard urbanistici vigenti, incrementandone il valore di mercato e la commerciabilità.
  • Commerciabilità e accesso ai mutui: un immobile con abusi edilizi non può essere venduto né permette di ottenere un mutuo. La regolarizzazione ti permette di superare questi blocchi, rendendo l’immobile nuovamente commerciabile e finanziabile.

Variazioni Essenziali e Decreto Salva Casa

• Modifiche sostanziali
• Accertamento semplificato (art. 36-bis)
• Sanatoria con SCIA e oblazione
• Doppia conformità per immobili vincolati
• Sanzioni semplificate

Opere realizzate in assenza di SCIA

• Sanzioni: triplo valore venale (min. 1.032€)
• Regolarizzazione con SCIA o CILA in sanatoria
• Oblazione per difformità
• Presentazione spontanea: sanzione 516€

Parziali Difformità e Decreto Salva Casa

• Modifiche non essenziali
• Accertamento semplificato (art. 36-bis)
• Senza doppia conformità
• Regolarizzazione pre-1977
• Sanzioni e oblazione
• Sanatoria con SCIA, anche per immobili vincolati

Tolleranze Costruttive

• Differenze minori dal progetto
• Fino al 6% per superfici < 60 mq
• Non valide su immobili vincolati
• Dichiarazione tecnica obbligatoria
• Ammesse per interventi entro il 24 maggio 2024

Tolleranze Esecutive

• Valide fino al 24 maggio 2024
• Variazioni lievi (dimensioni, impianti)
• Non su immobili vincolati
• Dichiarazione tecnica obbligatoria
• Non abusi edilizi se conformi a art. 34-bis

Cambio di destinazione d'uso

• Più facile per singole unità (es. da negozio ad abitazione)
• Valido in zone A, B, C, seguendo norme comunali
• Non necessarie nuove aree per parcheggi/servizi
• SCIA se senza lavori, permesso se con lavori